La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la
Sentenza n. 234/2021, ha confermato la sentenza n. 20/2018 della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, che ha condannato i consiglieri provinciali, per avere espresso all’unanimità il voto a favore della deliberazione con la quale è stato escluso che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per espletare il mandato, nel caso di utilizzo di un mezzo proprio per lo spostamento dal comune di residenza alla sede degli Uffici della Provincia, fossero disciplinati – come, peraltro, rappresentato loro dal Segretario generale dell’ente – in conformità all’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, ovverosia prendendo quale parametro di riferimento la misura di un quinto del prezzo del carburante moltiplicato per i chilometri di percorrenza, e per avere viceversa stabilito che tali rimborsi avvenissero nella più favorevole misura di un terzo del predetto prezzo. Nonostante il parere negativo del Segretario generale e quello reso dal Dipartimento del Ministero dell’Interno ad esso allegato – reso in risposta a un quesito sul rimborso delle spese di viaggio di un consigliere residente anagraficamente fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente – i convenuti procedevano ad adottare all’unanimità la disposizione regolamentare che sapevano porsi in violazione di legge e, peraltro, di una disposizione introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto dei superiori vincoli di finanza pubblica. Secondo i giudici, a fronte delle circostanziate osservazioni contenute nel parere negativo di regolarità tecnica del Segretario generale, una condotta improntata a buona amministrazione avrebbe dovuto condurre il Consiglio provinciale a non approvare la disposizione in discussione, non certo ad approvarla in vista di “ulteriori necessarie verifiche” del Presidente della Giunta successive all’approvazione, che difatti non sarebbero mai arrivate, tant’è che si procedeva subito ai rimborsi (nella misura di un terzo del prezzo del carburante) dopo l’esecutività della delibera (a nulla rilevando che questa sia stata pubblicata dopo due mesi dall’approvazione). Inoltre, il fatto che alcuni consiglieri non abbiano beneficiato dei rimborsi delle spese di trasferta o ne abbiano beneficiato solo in minima parte, non esclude né l’elemento soggettivo, né la responsabilità amministrativo-contabile poiché con le loro condotte hanno chiaramente concorso alla causazione del danno erariale.
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