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Danno erariale per il dipendente che utilizza l’auto di servizio per finalità non istituzionali

18/10/2022
La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, Sentenza n. 63/2022, ha accertato il danno erariale nei confronti di un dipendente pubblico per aver utilizzato l’auto di servizio per attività non istituzionali, bensì riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.

La Corte, nel ricordare che l’utilizzo delle autovetture di servizio è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, adottato ai sensi co.4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rileva che l’esame del registro  di utilizzo dell’auto e dal foglio di viaggio restituisce un quadro di indizi precisi e concordanti che, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non che informa il giudizio contabile (cfr. Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110), appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova del fatto che l’autovettura  sia stata utilizzata per finalità diverse del ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio. Per il Collegio, risulta provata la condotta dolosa del dipendente per scopi estranei alle finalità istituzionali, in violazione anche della disciplina regolamentare dell’Ente.

 

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