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› Corte dei conti, rinegoziazione contratti di locazione
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Corte dei conti, rinegoziazione contratti di locazione
18/09/2021
La Pubblica Amministrazione nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato nella gestione di un contratto, pur riconosciuta dall’art. 1, comma 1 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve comunque aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato. Nell’esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, l’Ente dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire adeguata motivazione alle decisioni prese. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con
deliberazione n. 129/2021/PAR
, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di agire
iure privatorum
, ossia spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, nella gestione dei contratti di locazione stipulati con compagnia di telecomunicazione per l’installazione di dispositivi di diffusione, accettando le richieste di rinegoziazione dei canoni, contrattualmente stabiliti, a motivo di mutate condizioni finanziarie delle società. La richiesta del Comune è giustificata sulla base di supposte difficoltà economiche generali invocate dalle società di telecomunicazione.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, la P.A., anche quando agisce i
ure privatorum
, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Ovviamente ciò non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. Principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico, paiono quindi ostare alla concessione di un beneficio di carattere eccezionale, al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso, l’ente interessato dovrebbe reperire le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio.
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