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› Corte dei conti, obbligo di dismissione delle quote societarie entro il 31 dicembre 2021
NEWS
Corte dei conti, obbligo di dismissione delle quote societarie entro il 31 dicembre 2021
01/06/2021
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con
deliberazione n. 94/2021
, in risposta ad una richiesta di parere in merito all’obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021 per la dismissione per alienazione delle quote societarie e alle azioni minime che debbano essere intraprese perché l’obbligo possa considerarsi ottemperato, ritiene che “l’art. 24, co. 5 bis, del d.lgs. 175/2016 abbia introdotto una deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5, consentendo, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell’art. 24. Allo scadere del termine del 31 dicembre 2021 tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
L’art. 24 del TUSP ha previsto, infatti, per una serie di partecipazioni societarie pubbliche, non in linea con i parametri di efficienza, l’obbligo di alienazione delle quote da parte delle Amministrazioni proprietarie, stabilendo che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione (straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate, nel caso in cui:
– non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4;
– non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all’art. 5, rispettivamente, commi 1 e 2;
– ricadano nelle ipotesi per le quali l’articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione.
Entro un anno gli enti avrebbero dovuto completare le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione, anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali, con la conseguenza che, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24 co. 5, d. lgs. 175/2016, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018), con l’introduzione del comma 5-bis all’art. 24 del TUSP ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni), nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie, introducendo una deroga temporanea che consente di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell’art. 24. È, pertanto, evidente che, allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.
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