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› Corte dei conti, limiti ai compensi per l’Avvocatura interna
NEWS
Corte dei conti, limiti ai compensi per l’Avvocatura interna
22/09/2021
La Corte dei conti, Sez. Liguria, con
deliberazione n. 76/2021
, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito ai compensi erogabili agli avvocati interni, in caso di sentenze favorevoli all’Ente con spese compensate, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) il limite finanziario del 2013 va determinato tenendo conto dei compensi “di competenza” del medesimo esercizio. L’art. 9, comma 6, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che tali emolumenti, in caso di compensazione delle spese, possano essere corrisposti nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, che non può superare quanto stanziato nell’esercizio 2013. Ai fini della corretta individuazione dello stanziamento relativo all’anno 2013, occorre far riferimento a quello assestato in corso d’esercizio e non a quanto esposto inizialmente nel bilancio di previsione 2013. In assenza di stanziamenti si può richiamare la tabella del fondo salario accessorio o del fondo per la retribuzione valida per il 2013 per dimostrare l’osservanza del limite.
2) lo stanziamento relativo all’anno 2013 costituisce solo l’importo massimo riconoscibile nelle annualità successive, ben potendo l’ente locale, in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, determinarlo ad un livello inferiore;
3) i compensi professionali ai legali interni sono sottoposti agli specifici limiti di finanza pubblica contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014. Per tutti i compensi professionali ai legali interni, non trovano applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale (oggi aventi fonte nell’art. 23, comma
2, del d.lgs. n. 75 del 2017), ma quelli, specifici, contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 (che impongono, a livello complessivo, di non superare lo stanziamento dell’esercizio 2013, oltre che, su un piano individuale);
4) l’avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione, tuttavia, degli stessi compensi professionali;
5) la regolamentazione interna dell’ente pubblico, ai fini della disciplina dei compensi spettanti agli avvocati interni, deve essere aderente ai presupposti prescritti dalla norma di legge, mantenendo, all’interno di questi ultimi, un margine di discrezionalità applicativa, da esercitare secondo criteri di congruità e ragionevolezza;
La Sezione, infine, ha dichiarato inammissibile il quesito volto ad appurare se i compensi da corrispondere agli avvocati interni debbano essere considerati, ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al lordo degli oneri riflessi, anche relativamente alla quota di competenza dell’Amministrazione, poiché riguardante disciplina estranea alla materia di contabilità pubblica.
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