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Corte dei conti, invarianza finanziaria riguardo al riconoscimento di debiti fuori bilancio o alla variazione di bilancio

22/12/2021
La Corte dei conti, Sez. Molise, deliberazione n. 113/2021, in merito al quesito – teso a conoscere se lo stanziamento delle somme necessarie a far fronte alla richiesta di rimborso di spese legali da parte di tre ex consiglieri comunali possa effettuarsi mediante riconoscimento di debiti fuori bilancio o, in subordine, mediante variazione di bilancio; se per far fronte a simili variazioni si debba comunque restare nel campo delle spese della Missione 1 recante “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – ritiene che la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente ammissibile nei soli limiti relativi all’astratta delimitazione della nozione di invarianza finanziaria di cui all’art.86, c. 5, secondo periodo, TUEL, introdotto dall’art.7-bis, c. 1, D.L. n.78/2015 – L. n.125/2015 (applicabile a condizione che l’assoluzione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore, il 15 agosto 2015: cfr. Cdc, Sez. III Appello, 2 novembre 2020, n.181), impregiudicato l’esame dei profili riguardanti la perimetrazione dei contenuti della “sentenza di assoluzione” giuridicamente rilevanti e l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato e presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
Sul punto, per quanto rileva, si ricorda che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 17/QMIG, del 26 ottobre 2021, ha enunciato il seguente, condiviso principio di diritto: “Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alte-rare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.
Quanto alla necessità di ricorrere all’istituto contabile del “riconoscimento di debiti fuori bilancio” o, in alternativa, della “variazione di bilancio” – stante il criterio della competenza finanziaria potenziata (secondo cui non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica) – l’obbligazione in esame si attualizza solo con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trova la sua fonte nella legge (mentre la presupposta sentenza favorevole, rispetto all’ente locale, è res inter alios acta). Anteriormente il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere, né può predicarsi una violazione delle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese di cui all’art.191 TUEL (a fondamento della procedura di riconoscimento della legittimità dei d.f.b. di cui al successivo art.194 TUEL).

 

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