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Corte dei conti, inattendibilità dei documenti contabili: la prima occasione utile è il bilancio di previsione

14/01/2025


In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa, in attuazione dei postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024. La ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso, “verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 263/2024, in riscontro ad una richiesta di parere che ha chiesto di sapere se l’amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni del 10 giugno 2024, avendo riscontrato presunte irregolarità contabili, sia tenuta – ed entro quali termini – a rideterminare il risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2023 approvato dalla precedente amministrazione, che – secondo quanto affermato nell’istanza – celerebbe un disavanzo. L’istanza ha inoltre chiesto come superare l’eventuale dissenso del responsabile dei servizi finanziari rispetto alla rideterminazione del risultato di amministrazione e riferito che il Comune risulta privo dell’organo di revisione, a causa dei ripetuti rifiuti di accettazione dell’incarico da parte dei professionisti estratti dalla Prefettura.

La Sezione evidenzia l’obbligo del Comune di ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa. Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024, in base all’art. 186, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato l’attendibilità del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 – stando a quanto dichiarato dal vicesindaco nel novembre 2024 – qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2024. In proposito va considerato che la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, e di consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell’Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione “di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

Nella contingente situazione di sospensione degli organi ordinari del Comune interrogante, l’approvazione del bilancio di previsione, completo dei relativi allegati – inclusa la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2024 – è rimessa al commissario straordinario operante con i poteri del consiglio comunale; sulla proposta di bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 239 TUEL, esprimerà parere obbligatorio l’organo di revisione, medio tempore individuato dalla Prefettura di Bergamo. Un ruolo cruciale all’interno di tale procedura è naturalmente riconosciuto al responsabile del servizio finanziario, cui competono – quali inderogabili doveri d’ufficio – tanto il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla delibera di approvazione del bilancio (art. 147-bis TUEL), quanto la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, dei quali la legge lo costituisce garante (art. 153, comma 4, TUEL).

 

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