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Corte dei conti, decorrenza degli effetti della deficitarietà strutturale

29/11/2021
La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 243/2021, fornisce chiarimenti in merito alla esatta decorrenza dei termini di decorrenza degli effetti connessi al formale accertamento del ricorrere, per gli enti locali, delle condizioni di deficitarietà strutturale. Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune chiedeva di conoscere la data a decorrere dalla quale la situazione di deficit strutturale avrebbe prodotto effetti sui contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/00. Chiedeva, altresì, di conoscere la decorrenza dalla quale sarebbe stato comunque possibile stipulare contratti di lavoro, ai sensi del predetto art. 90 TUEL, laddove l’ente medesimo non risultasse più deficitario nel prossimo anno 2022.
La Sezione evidenzia come la certificazione dell’eventuale stato di deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art. 242 del TUEL, va effettuata sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. In ragione di tale sfasamento temporale, normativamente imposto, le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadranno ull’esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta eficitarietà. L’ente, infatti, potrà prendere coscienza della eventuale sussistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale solo a seguito della approvazione del rendiconto della gestione, che avviene, come noto, a consuntivo, nel corso dell’anno successivo. La concreta applicazione, poi, degli effetti della accertata deficitarietà potrà trovare applicazione, a quel punto, sotto lo specifico profilo della applicazione, in sede di programmazione di bilancio, delle misure di carattere limitativo, solo a decorrere dal successivo esercizio finanziario. Nello specifico caso, dunque, del comune in parola, gli effetti della deficitarietà strutturale, accertata in sede di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, incideranno sull’esercizio finanziario 2022. La circostanza che l’ente interessato, nell’anno di concreta applicazione degli stessi, non risulti versare in condizioni di deficitarietà, non varrà ad impedire il decorso dei relativi effetti. La certificazione della eventuale assenza dei presupposti di deficitarietà strutturale per quel medesimo anno, potrà, infatti, essere formalizzata solo ed esclusivamente in sede di approvazione del relativo rendiconto, che avverrà nel corso del successivo esercizio finanziario.
La Sezione, infine, ribadisce che a prescindere dalla data di decorrenza degli specifici effetti limitativi di cui al suddetto art. 243 TUEL, la rilevazione degli indici di rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, fornisce, comunque, agli amministratori dell’ente locale una esatta conoscenza della precaria situazione finanziaria dell’ente medesimo, con il conseguente obbligo di assumere, fin da subito, tutte le misure prudenziali a salvaguardia degli equilibri finanziari, onde evitare l’aggravarsi degli stessi.

 

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