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Convocazione Consiglio comunale, i chiarimenti ministeriali

20/07/2022
Il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocarlo esclusivamente quando le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze del collegio oppure su un oggetto illecito od impossibile. Sarà poi il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno, in riscontro ad un quesito in ordine alla convocazione del consiglio a norma degli artt. 43, comma 1, e 39, comma 2, del TUEL, sottoscritta da un quinto dei consiglieri, avente ad oggetto l’esame di una interrogazione parlamentare e relativa risposta del governo sui fatti accaduti durante una seduta del consiglio.

Il ministero osserva che, a norma dell’art. 39, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire lo stesso, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. Le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art.42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art.42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

In definitiva, il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocare il Consiglio esclusivamente nelle ipotesi in cui le richieste stesse vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure su un oggetto illecito o impossibile. Sarà il consiglio nella sua totalità, come emerge dalla giurisprudenza sopra citata, a decidere l’ammissibilità delle questioni da trattare.

 

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