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Chiarimenti ministero interno sulla rendicontazione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche

28/02/2023


Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con comunicato del 23 febbraio 2023 ricorda che in data 19 dicembre 2022, ha provveduto ad adottare il “Manuale delle procedure di controllo” ed i relativi allegati, propedeutico alle procedure di controllo facenti capo al Ministero dell’interno, destinato agli Enti locali assegnatari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nazionale.

In conformità con quanto indicato all’interno del Manuale, per i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, per le annualità le cui assegnazioni sono ricomprese nel PNRR, non trova applicazione il Manuale in oggetto, rinviandosi a quanto dettagliato negli appositi strumenti di controllo (Sistema di Gestione e Controllo, Manuali di Istruzioni per il Soggetto Attuatore, check-list, ecc.) predisposti dall’Unità di Missione.

Con riferimento ai contributi PNRR di cui il Ministero dell’interno è Amministrazione Titolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione connesse alla realizzazione del Piano, i Soggetti Attuatori dei relativi interventi, che ottemperano agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle opere tramite il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato ReGiS, assolvono l’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Pertanto, i Comuni beneficiari delle seguenti risorse PNRR assegnate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale:

  • articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (piccole opere);

  • articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018 (medie opere);

  • articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 (rigenerazione urbana);

  • articolo 21, decreto-legge n.152/2021(piani urbani integrati);


che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema ReGiS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 


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