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Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

18/04/2022
La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

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