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ANAC: Illegittima la proroga del servizio di tesoreria

06/09/2022
L’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria non è conforme alla legge; la proroga dell’affidamento di un servizio, infatti, è consentita solo per evitare l’interruzione della prestazione in favore della Pubblica amministrazione e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica. L’utilizzo improprio dello strumento della proroga per l’affidamento del servizio di tesoreria è in difformità con i principi posti a tutela della concorrenza e della normativa sui contratti pubblici. È quanto stabilito dall’ANAC, con atto del Presidente del 20 luglio 2022.

L’Autorità ha più volte evidenziato il carattere eccezionalità e di temporaneità della proroga tecnica e ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa. Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: deve rivestire carattere eccezionale; deve avere carattere temporaneo; la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario; l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Nel caso di specie, il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente alle Stazioni Appaltanti e, in particolare, ad un difetto di programmazione. Il comune, infatti, ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria solo nove giorni prima della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero pervenute offerte valide, l’amministrazione non avrebbe potuto comunque aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario.

 

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