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Agenzia delle entrate, trattamento fiscale della cessione dell’impianto natatorio

14/01/2022
Con la risposta ad interpello n. 15/2022, l’Agenzia delle Entrate nell’illustrare il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte indirette, della retrocessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni soci, ha chiarito che l’operazione di cessione dell’impianto ai comuni, qualificabile come cessione di ramo d’azienda, e non come mera assegnazione di bene immobile, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Nella specie, i Comuni avevano conferito la proprietà dell’impianto alla Società, incaricandola di curarne la gestione direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi. Nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale è stata prevista la retrocessione ai Comuni soci dell’impianto precedentemente gestito da società partecipata ed il trasferimento del relativo contratto di gestione nell’ambito di un project financing ad iniziativa privata.
L’Agenzia ritiene che l’insieme dei beni costituenti l’impianto sportivo de quo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. I beni facenti parte dell’impianto, infatti, appaiono ceduti nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale (project financing), con contestuale trasferimento del relativo contratto di gestione, e possono, dunque, essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”.
Gli elementi acquisiti consentono, dunque, di configurare nel caso in oggetto una cessione di ramo di azienda, in linea, peraltro, con la qualificazione data, al riguardo, dal consolidato orientamento della Corte di giustizia UE. Quindi se l’operazione è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come mera assegnazione di bene immobile in quanto tale è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
In relazione al trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte indirette, alla predetta cessione, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito. Poiché la cessione del ramo di azienda avviene in favore dei Comuni, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto dall’articolo 3 del TUS, a mente del quale “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”.

 

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