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› 5 per mille, entro il 30 giugno 2021 la relazione sui controlli ispettivi
NEWS
5 per mille, entro il 30 giugno 2021 la relazione sui controlli ispettivi
12/03/2021
Con
Circolare F.L. n. 10/2021,
la Direzione Centrale della Finanza Locale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le Autorità di Governo (Prefetture, Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano, Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta) dovranno inviare alla stessa Direzione Centrale le relazioni sui controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.
Si ricorda che i Comuni beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme (Ministero Interno), per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione al Ministero entro i successivi sette giorni.
Con la Circolare FL n. 17/2018, la Direzione della Finanza Locale ha impartito le istruzioni in merito l’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per mille dell’IRPEF. Di seguito gli aspetti salienti del controllo come previsti dalla Circolare:
1. Individuazione in almeno il 15 per cento il numero degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I Comuni saranno individuati in base a sorteggio.
2. Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta erogazione dell’importo da parte della Direzione Centrale, per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese.
3. Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale, in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva erogazione dei fondi.
4. Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo il/i modello/i ministeriale/i pubblicati dalla Direzione Centrale con Circolare FL 13/2015 richiamata nel comunicato del 24 maggio 2016, successivamente modificati con Circolare F.L. 10/2018, debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili del Servizio Finanziario, dei Servizi Sociali e dall’Organo di Revisione economico finanziario, nonché ogni altro elemento utile che le Autorità ritengano pertinente alla gestione delle risorse attribuite (es: eventuali contratti stipulati o accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di pagamento, la pubblicazione sul sito web di cui al successivo punto 5, e così via).
5. Nel caso in cui i comuni utilizzano i fondi assegnati contestualmente con fondi del Bilancio Comunale, il rendiconto deve riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno.
6. I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa),
7. L’eventuale comunicazione delle Autorità di Governo in merito alla mancata utilizzazione o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità diverse da quelle indicate dalla citata Circolare del F.L. 10/2017, comporterà, per il Comune inadempiente, il recupero delle somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF.
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