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Corte dei conti, presupposti minimi per il riconoscimento dell’indennità per specifiche progettualità

07/07/2021
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 94/2021 – nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito “possibilità di riconoscere quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’Unione, in aggiunta alle voci indennitarie comprovabili ed entro i limiti previsti dal bilancio di previsione 2020/22, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità, allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori” – ribadisce che nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare “specifiche progettualità” (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati). La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e consecutive che, solo se adempiute correttamente nell’esercizio di riferimento, consentono di impegnare e liquidare le risorse del fondo stesso:
• stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; • costituzione, entro la prima parte dell’esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall’organo di revisione dell’ente;
• sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione dell’ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all’atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile.
Solo all’esito di tale procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. Le risorse destinate a specifiche progettualità sono risorse variabili assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo della performance.
Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse decentrate sono correlate impedisce l’erogazione di queste ultime, l’impossibilità di “riportare” sull’esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso di mancata approvazione da parte dell’ente dei documenti di programmazione e di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate.

 

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