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Fondo Dirigenti, il calcolo dell’incremento della retribuzione di posizione e di risultato

17/06/2021
L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL33 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali. La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
L’Agenzia chiarisce che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Inoltre, una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

 

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