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L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente

12/03/2021
La Pubblica Amministrazione che abbia stipulato un accordo o una convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni, art. 30 del TUEL, conserva il potere di recederne unilateralmente con atto motivato. È quanto ribadito dal TAR Abruzzo, sentenza 3 marzo 2021, n. 89.
Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell’assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell’inserimento degli accordi in argomento all’interno del capo IV della l. n. 241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa.
Gli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell’azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest’ultimo, il perseguimento dell’interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse Amministrazioni (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 90). In definitiva, con questo modello convenzionale l’Amministrazione esercita una funzione pubblica (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) ed in tal modo viene assicurata l’azione integrata e coordinata dell’esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., Sez. un., ord. 13 luglio 2006, n. 15893).
Riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ex art. 30 t.u.e.l., ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione possa sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (C.d.S., Sez. IV, sent. 4 giugno 2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172). Il potere di recesso dagli accordi tra amministrazioni non discende dall’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990, che prevede l’indennizzo in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo, ma direttamente dal principio generale della “inesauribilità del potere pubblico”, di talché nel caso di accordo stipulato tra più PP.AA. e di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alle altre PP.AA. alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 23 aprile 2019, n. 463), con conseguente inapplicabilità anche dell’ultimo periodo dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990.

 

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