Webinar. Per iscriversi, è necessario avere un account personale nell'area riservata di Upel (Non hai un account? Registrati qui). Effettuato l'accesso, si procede con l'iscrizione.Dopo l’iscrizione, il link per partecipare è disponibile nell'area riservata (accedere – cliccare sul proprio nome e poi sulla voce "Corsi personali").
La legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto cd. “Salva infrazioni”), ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 49/2014, contenente la disciplina del ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”.
L’accordo di programma Centro di Coordinamento RAEE-ANCI, previsto dall’art. 15, d.lgs. n. 49/2014, è stato sottoscritto il 17 marzo 2025 ed è valido per il triennio 2025-2027: obblighi delle parti; iscrizione e requisiti dei centri di raccolta; raccolta dei R.A.E.E.
Il ritiro gratuito dei R.A.E.E. da parte dei distributori in ragione di uno contro uno: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Salva infrazioni”.
Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Salva infrazioni”.
Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta, sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del d. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?
I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?
I distributori sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo?
I distributori sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?
Quali gli adempimenti per gli installatori e per gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE?
Ampio spazio ai quesiti
Accedendo all’area riservata dopo la conclusione del corso, i partecipanti potranno scaricare l’attestato di partecipazione e la documentazione. L’attestato verrà rilasciato per la partecipazione all’intero corso: si raccomanda la partecipazione con il proprio nome.
Per gli importi superiori a € 75,00 verrà addebitata la marca da bollo di € 2,00.Si prega di inviare a contabilita@upel.va.it, prima della data di inizio del corso, la determina di spesa in formato PDF e il codice univoco per la fatturazione, specificando nell'oggetto della e-mail il titolo e la data del corso.
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso BPER BANCA – Via Vittorio Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN: IT78G0538710804000042439240) oppure sul c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como n. 40 – 21100 Varese.
Vai alla pagina Durc e tracciabilità
Avvocato, Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. Funzionario Polizia Metropolitana di Napoli, formatore e autore di pubblicazioni. Esperto in materia ambientale.
In caso di impossibilità a partecipare inviare disdetta entro 3 giorni dall’evento a formazione@upel.va.it.La mancata comunicazione comporterà l’addebito di una penale pari al 50% della quota di partecipazione, se dovuta.