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Vincoli di cassa, i chiarimenti della Corte dei conti, Sezione Autonomie

30/11/2023


Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.  17/SEZAUT/2023, prospettata dalla Sezione regionale di controllo per Toscana.

La Sezione chiarisce i criteri per definire i casi in cui una determinata entrata prevista dalla legge (o dai principi contabili) debba essere considerata specifica e quindi suscettibile di generare vincoli di competenza e di cassa, definendo se il requisito della “specifica destinazione” possa considerarsi sussistente in presenza di previsioni normative che, nel contemplare un’entrata, ne prevedano la destinazione in via alternativa o cumulativa ad una pluralità di spese, talora eterogenee.

Secondo la Sezione, il vincolo (in termini di competenza e di cassa) non può che attualizzarsi nel momento in cui l’ente, nell’esercizio della propria autonomia decisionale, individui in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge. La destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate.

Una volta operata la scelta tra le destinazioni previste dalla legge con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione, ogni questione in ordine al difetto di specificità delle destinazioni, è superata per effetto della scelta in concreto esercitata e della conseguente iscrizione in bilancio delle entrate e correlate uscite, che dovranno recare l’individuazione della destinazione dei proventi stessi, secondo le regole che presiedono la redazione dei bilanci. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne consegue che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estende anche alla gestione di cassa.


 

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