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Versamento dei sovracanoni al Consorzio da parte del Comune concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici

11/03/2021
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 26/2021, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune nella quale rappresenta di essere concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici e che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 959/1953, riconosce al Consorzio del bacino imbrifero montano i relativi sovracanoni. Nella considerazione della natura pubblica del Comune-concessionario, il Sindaco chiede di sapere se gli anzidetti sovracanoni siano dovuti al Consorzio oppure debbano intendersi non dovuti.
La Sezione ricorda che per effetto dalla disciplina prevista dalla legge n. 959/1953 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, è ammesso per le comunità dei bacini imbriferi, il diritto di essere compensate per il dirottamento della “risorsa idrica” verso scopi di produzione energetica e, quindi, diversi da quelli connessi alle tradizionali esigenze delle popolazioni del posto.
L’art. 1, comma 8, della predetta legge ha previsto che “i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione”. Il comma 14 del medesimo articolo ha disciplinato, invece, le modalità di utilizzo del fondo, precisando che “Nel caso di consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato “.
La vigente legge impone, dunque, un ritorno alla collettività locale dei proventi che derivano dallo svolgimento di attività industriali sulle acque, attraverso il “sovracanone”, ovvero attraverso l’erogazione di energia elettrica gratuita alla collettività. Si tratta, quindi, di un ristoro parziale della collettività, a fronte dell’uso industriale delle acque. In sostanza, il sovracanone mira a compensare per la distrazione del flusso le comunità locali rivierasche che, pur non vantando specifici diritti reali sul bene acqua, partecipano all’ecosistema idrico mediante beni giuridici costituzionalmente protetti (il paesaggio, l’ambiente e l’iniziativa economica privata).
Poiché il comma 8 dell’art. 1 della legge 959/1953 non effettua una distinzione in considerazione alla natura giuridica del titolare, ma identifica il referente passivo dell’obbligazione nel soggetto di diritto “concessionario di grandi derivazioni d’acqua “, sia esso pubblico o privato, ne consegue che il comune (concessionario delle derivazioni) sia tenuto al versamento del sovracanone al Consorzio del bacino imbrifero. Le somme confluiscono in un fondo il cui impiego è stabilito dal Consorzio stesso a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana. Al Consorzio è affidato il compito di predisporre, annualmente, il programma degli investimenti che intende attuare. L’eventuale scelta di distribuire le somme tra i Comuni interessati dalle opere deve passare da una manifestazione volitiva degli Organi del Consorzio e da una loro conseguenziale contabilizzazione nei relativi documenti programmatici e finanziari.

 

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