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Utilizzo contributi per messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

17/12/2021
Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, commi 139 e ss., L. n.145/2018) e alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art.1, commi 29 ss., L. n.160/2019) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nota ricorda che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR. Con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.

Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno.

Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1 co. 29 e ss., L. n.160/2019, sono tenuti al rispetto delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”.

 

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