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TAR, l’esercizio del potere di revoca del bando di gara e dell’aggiudicazione provvisoria

21/10/2021
L’esercizio del potere di revoca è assoggettato alla ricorrenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, declinati dall’art. 21-quinques della legge n. 241/90 e che si pongono in alternativa tra loro (come denotano le particelle disgiuntive). Come chiarito in giurisprudenza, trattasi di un potere connotato da notevole discrezionalità e ancorato a condizioni individuate con ampia estensione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il potere di revoca resta connotato da un’ampia discrezionalità: a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente.
È quanto ribadito dal TAR della Campania, Sede di Napoli, con sentenza n. 9397 dell’11/10/2021, a seguito ricorso presentato da una Società aggiudicataria della gara per la realizzazione di lavori pubblici. Sollecitato il Comune alla stipulazione del contratto, otteneva in riscontro la nota con cui l’Amministrazione comunale evidenziava l’insorgenza di problematiche di natura tecnica, risolvendosi poi con la revoca del bando di gara e dell’aggiudicazione provvisoria.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno rilevato profili di responsabilità precontrattuale del Comune, il quale ha mostrato di contravvenire agli obblighi di diligenza, non mantenendo un comportamento improntato ai doveri di correttezza e buona fede.
Da un lato, esso ha trascurato il rilievo che avrebbe assunto il fattore impeditivo alla realizzazione dei lavori, a tal riguardo considerando che l’Ente comunale non può ignorare la realtà del proprio territorio e deve attivarsi per la risoluzione delle problematiche prevedibili al momento della progettazione di un intervento pubblico.
D’altro lato, il Comune ha mancato al dovere di informazione, omettendo di far conoscere prontamente all’interessato l’esistenza delle cause che rendevano irrealizzabile l’opera pubblica, tanto da indursi a notiziare l’interessato solo dopo la notifica, da parte di questo, di un atto di diffida alla stipulazione del contratto. In altri termini, il Comune avrebbe potuto e dovuto conoscere l’elemento dirimente che avrebbe impedito di realizzare l’opera, senza intraprendere la procedura per poi risolversi a revocarla, ad aggiudicazione già disposta, senza nemmeno darne tempestiva notizia (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. V, 12/7/2021 n. 5274: “Secondo il principio generale più volte affermato in giurisprudenza, l’amministrazione deve informare il proprio operato alla correttezza e buona fede in modo da evitare di ingenerare nel contraente privato affidamenti ingiustificati e informarlo tempestivamente della eventuale esistenza di cause ostative rispetto alla concreta possibilità di positiva conclusione della trattativa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; Cass., S.U., 12 maggio 2008, n. 11656)”).
Pertanto, non può essere disconosciuta la responsabilità dell’apparato pubblico che, con il proprio comportamento, abbia inciso negativamente sulla posizione giuridica del destinatario dell’atto, il quale ha confidato nella positiva conclusione dell’iter e nell’ottenimento dell’utilità sperata (cfr. Cons. Stato, cit.: “deve rammentarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura, anche ove ritenuta legittima, “lascia intatto il fatto incancellabile degli affidamenti suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi” (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831), onde i relativi comportamenti dell’amministrazione, allorché risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., si pongono quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale”).

 

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