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Scioglimento Unione, l’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie

06/09/2021
Dopo lo scioglimento dell’unione di comuni, l’incarico dell’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall’elenco). È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere della Prefettura che ha chiesto di sapere se, in relazione allo scioglimento dell’Unione, occorra procedere al sorteggio dei revisori per il rinnovo, nei due comuni membri, ovvero se l’attuale collegio dell’Unione possa/debba procedere allo svolgimento delle relative funzioni di controllo anche per i due comuni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Ente.
In mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, secondo i tecnici del Ministero, occorre fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. L’attività svolta dopo lo scioglimento dell’ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, l’adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l’altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell’organo di revisione. La suddetta attività è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria.
Il commissario liquidatore potrà, quindi, decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione). Per quanto riguarda la revisione nei comuni membri si evidenzia che la scelta operata dall’unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a che esiste l’unione. Considerato però che l’organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri. Resta inteso che nel momento in cui l’organo di revisione completerà le proprie funzioni ordinarie presso l’unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà poi provvedere alle singole estrazioni.

 

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