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Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari

22/02/2023


È stata pubblicata nella G.U. n. 42 del 18-2-2023 la DELIBERA 27 dicembre 2022  del CIPE concernente la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse disponibili come misure compensative per l’anno 2021, pari a 14.502.090,39 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto, secondo il dato Istat relativo all’ultimo censimento della popolazione (anno 2011).

Le somme sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell’ambiente costiero, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

 


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