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Rinegoziazione anticipazione di liquidità, c’è tempo fino al 18 marzo 2022

11/03/2022
Gli enti locali, entro il termine del 18 marzo p.v., potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, l’elenco delle anticipazioni rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito strumento informatico di gestione. Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti, in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione. L’anticipazione rinegoziata presenterà una scadenza pari al 2051 e delle quote interessi post calcolate al tasso d’interesse dell’1,673%. Fanno eccezione le quote interessi del 2022 in quanto calcolate al tasso di interesse fisso originario, per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata del 2021 (esclusa) sino al 31 dicembre 2021 (incluso) e al tasso d’interesse fisso post rinegoziazione, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 (incluso) sino al 1° febbraio 2022 o 31 maggio 2022 (incluso).

Il ricorso alla rinegoziazione delle Anticipazione di Liquidità deve essere autorizzato con delibera di Giunta esecutiva a tutti gli effetti di legge i cui estremi dovranno essere indicati in domanda, anche in esercizio provvisorio. Per gli enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL, l’Organo Straordinario di Liquidazione dovrà autorizzare o rilasciare nulla osta all’ operazione di rinegoziazione con relativo provvedimento da indicare in domanda.

 

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