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Rilevanza IRAP di somme corrisposte da una PA a un dipendente a seguito di sentenza del TAR

19/10/2022
Sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 509/2022, in tema rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza del TAR.

Nel caso di specie, a seguito di una sentenza del TAR, passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta a ritenute. In relazione alla predetta somma, l’Amministrazione chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta “debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi.

Secondo l’Agenzia, ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR. Inoltre, come chiarito nella circolare n. 97 del 1998, l’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, con la circolare 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 7.2.1, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla «erogazione» delle retribuzioni e dei compensi.

Nel merito della questione prospettata nell’istanza, per l’Agenzia assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.” Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap ai sensi del citato articolo 10-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).

 

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