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Rendicontazione sanzioni CDS per gli anni 2016 e 2017 entro fine mese

27/12/2021
Entro il 31 dicembre 2021 gli enti dovranno procedere alla compilazione e alla trasmissione via e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, della relazione illustrativa, di cui all’Allegato A del Dm 30 dicembre 2019, riguardante i proventi per sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, relativa agli esercizi 2016 e 2017, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse.
Per proventi si intendono il totale delle somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione, al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi connesse. Qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del decreto, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni. In caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte.
Anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i provvedimenti di competenza.
Si ricorda che l’art. 142, comma 12-quater del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), come da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. d-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, dispone che ciascun ente locale pubblichi la relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Allegati:

Circolare FL n. 14/2020
Circolare FL n. 21/2021

 

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