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Quantificazione incentivi IMU e TARI al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni

28/01/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2022, in riscontro ad un’istanza di parere formulata da un Sindaco, ha evidenziato che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018 e degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche debbano essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.
Nel merito il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010), confermata della Corte di Cassazione, n. 27315 del 2021. L’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’imposta che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”. “Se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla
copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente e ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri”.

Con riferimento gli incentivi di cui all’articolo 113, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

 

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