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› Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL n. 152/2021 di attuazione del PNRR – Le misure di interesse per gli Enti locali
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Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL n. 152/2021 di attuazione del PNRR – Le misure di interesse per gli Enti locali
05/01/2022
È stata pubblicata in G.U. n. 310 del 31.12.2021 la
legge 29 dicembre 2021, n. 233
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, nonché il testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione.
Riportiamo di seguito una
Nota sintetica
sulle misure di maggiore interesse per gli Enti locali.
Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche (art. 6-bis)
L’articolo introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.
Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (art. 6-ter)
In merito alla disciplina degli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR, di cui all’art. 48, comma 3 del D.L. 77/2021, si chiarisce che la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta. Resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura.
Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6-quater)
Viene modificato l’articolo 6 del D.L. n. 76/2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti.
Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)
È prevista la costituzione di un Fondo di fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” per l’attuazione -nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.
Proroga attuazione Programmi complementari (art. 9, comma 1)
Viene prorogata di un anno, ovvero al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Si dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi Programmi Operativi Complementari per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ritardo pagamento debiti commerciali (art. 9, comma 2)
Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del PNRR e per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, sono apportati dei correttivi alla legge n. 145/2018, commi 861-862 e 871. In particolare, è consentito agli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l’indicatore di debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali relativa ai due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. L’indicatore relativo al ritardo di pagamento sarà determinato esclusivamente sulla base dei dati della PCC. Si chiarisce che gli enti in contabilità finanziaria che non rispettino gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145/2018 accantonino in bilancio, entro il 28 febbraio, il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio. Si stabilisce, infine, che il programma delle verifiche dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sia definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.
Gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR (art. 9, commi 6-7 e 12-13)
Trattasi di disposizioni di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR, finalizzati ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato e assicurare ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari.
Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica (art. 9, commi 8 e 9)
Si istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e i processi di revisione e valutazione della spesa.
Realizzazione “Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PA” (art. 9, commi 14-18)
Si interviene in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR, che ha l’obiettivo di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio. Secondo il PNRR, infatti, un assetto contabile accrual costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.
Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 9, comma 18-bis)
Si demanda ad apposita circolare del MEF il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano. Inoltre, si dispone che è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento l’ammissibilità solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20)
Si introducono misure relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti. I Comuni beneficiari di tali contributi dovranno assicurare l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. È fatto obbligo di conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.
Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. I contributi saranno erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
Per le risorse di cui al comma 42 (destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale), relative agli anni dal 2021 al 2026, e confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è disposto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Con riferimento ai contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e ss. della L. n.145/2018, destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli enti beneficiari, per l’anno 2021, dovranno concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura. A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
Piani integrati (art. 21)
In attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities, l’articolo in questione dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026.
Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (art. 23)
Si consente l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.
Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali (art. 27)
Si introducono misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Vengono semplificate le modalità attuative inerenti l’obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico. Si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) consentendo ai Comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l’espletamento delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.
Piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche (art. 28-bis)
Le amministrazioni pubbliche possono erogare benefìci economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi con terminali di pagamento (POS), mediante l’utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all’attribuzione dei benefìci di cui sopra sono affidati a PagoPa s.p.a.
Professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 31)
I professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Anche le province e le città metropolitane, nei concorsi indetti dalle stesse, sono tenute ad assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.
Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (art. 31, comma 1-bis)
I Comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti sono autorizzati a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR. Gli incarichi di consulenza e collaborazione possono essere conferiti fino al numero massimo complessivo di quindici (per singolo Comune) per un importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui si tratta gli enti provvedono nell’ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio. La durata degli incarichi non può essere superiore al 31 dicembre 2026. Ed in ogni caso, gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del soggetto politico conferente.
Potenziamento amministrativo dei Comuni (art. 31, commi 1, 3, 4, 5 e 6)
Si consentono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Per la copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali oneri sono in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili e possono essere sostenuti anche dai Comuni in difficoltà finanziaria, previa verifica della Cosfel del Ministero dell’Interno. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno (art. 31-bis, commi 7-9)
Sono previste misure volte a consentire la stipula di contratti di collaborazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (art. 31-bis, comma 10)
Sempre al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR, i Comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti, che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, potranno assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti dell’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deliberazione con cui è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
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