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Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata

22/03/2021
Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2021, chiarisce che il funzionario della riscossione legittimato a procedere ad espropriazione forzata, sia che operi per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, possa accettare il pagamento da parte del debitore esecutato, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento. Non risulterebbe, quindi, violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività non riconducibile al soggetto che lo ha nominato (49 del D.P.R. n. 602/1973). Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell’ipotesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l’affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di tale procedura speciale.
Per quanto riguarda l’ulteriore problematica, relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario, il Dipartimento evidenzia che il comma 844 dell’art. 1 della legge 160/2019, dispone espressamente che gli importi dovuti in relazione al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, siano riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Ne consegue che non sussistano margini per addivenire a una diversa interpretazione, avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive, che in ogni caso esclude l’incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019. Una diversa disciplina di tale fattispecie non potrebbe essere realizzata neanche attraverso l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dall’art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.

 

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