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Pagamento del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

14/05/2021
La Direzione della Finanza locale informa che con provvedimento dell’11 maggio 2021, sono state erogate a favore degli enti locali le risorse economiche indicate in oggetto, le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.118 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2021, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, il pagamento del contributo suindicato, nel limite di 128 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2021.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n.160, (come richiamato dall’articolo 3, punto 1, del citato decreto interministeriale del 3 maggio 2021), ha stabilito che gli enti beneficiari siano tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro il termine del 3 agosto 2021.
Pertanto, entro il 3 agosto 2021 è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”: “LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITÀ PROGETTUALE_anno 2021”.
Si sottolinea che l’articolo 3, punto 3, del predetto decreto interministeriale del 3 maggio 2021, ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.
In caso di inosservanza del termine del 3 agosto 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, per differenza tra importo del contributo erogato e la somma dei CIG associati. La richiamata normativa, infatti, non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 gennaio 2021. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, etc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.  Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

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