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› Nota di lettura su c.d. “Decreto Ucraina”
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Nota di lettura su c.d. “Decreto Ucraina”
25/05/2022
Pubblicata la
nota di lettura
definitiva e integrata della legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” nonché la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio u.s.
Tra le principali misure del provvedimento ricordiamo:
l’assegnazione al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, della la competenza a predisporre il provvedimento di
rettifica dei documenti contabili allegati
al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 2022 (art. 37-bis);
la possibilità di
utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali,
per l’anno 2022, non solo per ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica
, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica (art. 37-ter). Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del Dl n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022
il
prolungamento dei termini per le iscrizione a ruolo
: in particolare, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto a regime dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462) (art. 37-quater);
la
revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni:
si dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria. A tal fine si prevede che gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all’emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento. La relazione tecnica chiarisce che la norma in esame mira ad escludere la possibilità che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza dell’emergenza da Covid-19, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando per l’ente la sottoposizione al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali (art. 37-quinquies).
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