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Non sono soggetti a ritenuta i contributi straordinari Covid erogati dal Comune alle imprese

28/09/2021
Con la risposta n. 629/2021 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che in applicazione dell’art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), le sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 54 del DL n. 34/2020 in materia di aiuti di Stato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano diversi da quelli esistenti  prima dell’emergenza.

In relazione al regime fiscale applicabile ai predetti contributi, il comma 1 dell’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

 

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