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› Niente incentivi per funzioni tecniche se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti
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Niente incentivi per funzioni tecniche se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti
30/09/2022
Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa. Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con
deliberazione n. 131/2022
in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla distribuzione degli incentivi per la progettazione e le funzioni tecniche al personale dipendente, di cui all’art.113, c.3, d.lgs. 50/2016. In particolare, il Comune istante chiede di sapere se è possibile erogare i compensi incentivanti per le funzioni tecniche al personale, relativamente agli anni 2016-2020, evidenziando il parere contrario della rappresentanza sindacale, in quanto i relativi fondi sono stati accantonati nei bilanci dei rispettivi anni, ma non inseriti nella costituzione del fondo per ciascun esercizio di riferimento. Il Sindaco precisa che è intenzione dell’amministrazione approvare il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e che, in data 03/02/2022, è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo relativo alla parte economica per l’anno 2021.
La Sezione ricorda come la giurisprudenza è, infatti, unanime nel ritenere che debba ritenersi preclusa all’amministrazione la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017). Ciò in quanto è attraverso la costituzione del fondo che l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria. La giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n. 56/2021)”(cfr. Sez. reg. Sardegna, n.1/2022), nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016.
In particolare, l’eventuale successiva inclusione nel quadro economico deve ammettersi se giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n.93/2022, n. 11/2021; Sez. reg. Emilia-Romagna n. 56/2021), in quanto, diversamente, “appare sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021). Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di incrementare il fondo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo di gara (escludendo le varianti determinate da errori di progettazione) e previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti (Sez. reg. Lombardia, n.65/2022).
Sempre di recente, la giurisprudenza, “facendo leva” sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni del personale e controprestazione a carico dell’amministrazione che beneficia dell’espletamento delle attività tecniche, ha, altresì, riconosciuto all’amministrazione subentrante nell’appalto, a fronte di un “adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento”, la possibilità di rivedere il quadro economico dello stesso, ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai dipendenti (Sez. reg. Sardegna, n.1/2022).
Pertanto, il mancato accantonamento nel fondo previsto dal secondo comma dell’art.113 delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e, dunque, la mancata previsione nel quadro economico del singolo appalto, impedisce all’amministrazione di erogare gli stessi al personale dipendente, mancando la copertura della spesa. Una volta accantonate le risorse nel fondo ex art.113 (nel caso in via postuma), ai fini dell’erogazione degli incentivi occorre che l’amministrazione abbia assunto il relativo impegno di spesa a valere sul detto fondo, vale a dire, sullo stanziamento previsto in bilancio per l’appalto e, al contempo, sul fondo per la contrattazione integrativa, previo accertamento in entrata sulle risorse accantonate al primo fondo, nel rispetto del principio contabile ex allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, onde evitare l’effetto duplicativo della spesa.
In presenza di tali presupposti, l’erogazione degli incentivi è consentita (con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale), solo qualora l’amministrazione abbia preventivamente approvato un apposito regolamento. Può ritenersi consentita l’erogazione anche in presenza di un regolamento approvato successivamente all’espletamento delle funzioni da parte dei dipendenti, purché prima della conclusione del procedimento di riparto e successiva liquidazione degli stessi.
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