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Niente danno erariale per il ritardato pagamento di prestazioni se dipeso dal protrarsi dell’attività istruttoria

04/10/2023


Nessuna responsabilità in capo al Responsabile che ha ritardato il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica se ciò è dipeso dalla necessaria attività istruttoria sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. È quanto stabilito dalla Corte dei conti,. Sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 605/2023.

Nel caso di specie, la Procura citava in giudizio la responsabile dell’Area servizi alla persona di un Comune contestando una responsabilità per aver ritardato i pagamenti delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica gestito in affidamento da una Società, generando interessi moratori, quantificati in complessivi € 106.590,39. La Sezione rileva la non configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto sarebbe stata la mancata produzione documentale ed il suo parziale e tardivo invio da parte dell’operatore economico a generare il cumulo degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, sarebbero molteplici le contestazioni e le anomalie riscontrate dalla responsabile in merito alla fatturazione; la stessa ha formalizzato contestazioni sulla tariffa applicata evidenziando l’impossibilità da parte dell’Ente a procedere alla liquidazione proprio in ragione della carenza del dato documentale.

La condotta della responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune appare essere stata improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto ha adottato una pluralità di atti volti ad ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione emergono oggettivi indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie (resoconto dei servizi, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio stesso.

Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.


 

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