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› Nessuna sanzione al responsabile finanziario per la mancata ricognizione delle società partecipate
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Nessuna sanzione al responsabile finanziario per la mancata ricognizione delle società partecipate
13/04/2022
La Corte dei Conti Liguria Sez. giurisdizionale, Sentenza 16-03-2022, n. 32, nel pronunciarsi sull’ipotesi di responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 20, comma 7, del TUSP – alla stregua del quale l’omessa analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute e la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di riassetto delle stesse, in presenza dei presupposti di legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile – ha escluso che la norma sanzionatoria abbia tra i propri destinatari gli organi burocratici dell’ente locale (con particolare riferimento al responsabile finanziario) e, pertanto, la pretesa punitiva possa essere pienamente soddisfatta con l’irrogazione della sanzione amministrativa ai titolari degli organi di governo del Comune.
La Sezione ricorda come il principio di personalità della sanzione imponga che possa essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, con la conseguenza che, inquadrandosi l’art. 20, comma 7, del TUSP nel medesimo sistema normativo, a dispetto del riferimento impersonale agli “enti locali” anche la sanzione ivi prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica. Al fine di poter individuare il soggetto cui la sanzione deve essere riferita, è necessario comprendere a chi spetti l’adozione che non potrà che essere il Consiglio comunale che è “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” (art. 42, commi 1 e 2, lett. e) del TUEL), mentre è rimesso alla giunta di svolgere attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale (art. 48, comma 3). Spetta, invece, al Sindaco la competenza a convocare e presiedere la giunta nonché il consiglio, quando non è previsto il presidente del consiglio, così come la competenza a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (art. 50, commi 1 e 2).
Gli atti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del TUSP, ovvero l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente e, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, rientrano tra quelli fondamentali, inerenti “la partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, l’art. 42 del TUEL li riserva al consiglio comunale. A nulla possono valere le disposizioni regolamentari dell’ente locale giacché quest’ultimo si limita ad attribuire all’apparato burocratico la materiale redazione dei documenti contenenti le proposte di deliberazione, la cui iniziativa esula, invece, dalle competenze di quello stesso apparato poiché rientrante in quelle degli organi politici e, in particolare, della giunta, cui l’art. 48 del TUEL riserva le attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale.
Il precetto normativo risultante dall’integrazione delle previsioni del TUSP con quelle del TUEL presuppone, inderogabilmente, competenze che costituiscono il proprium degli organi di governo (consiglio e giunta) e che, perciò, non possono essere trasferite ai titolari degli uffici burocratici.
L’esclusione della responsabilità sanzionatoria di cui all’art. 20, comma 7, del TUSP non elimina, naturalmente, l’astratta possibilità che in capo ai titolari degli uffici aventi competenze in materia di società partecipate si configurino, nel caso di condotte riverberantesi sulla mancata adozione, da parte del consiglio comunale, dei provvedimenti di cui all’art. 20, comma 1, la responsabilità disciplinare e, ricorrendone i presupposti, la responsabilità dirigenziale e quella amministrativa risarcitoria, quest’ultima da scrutinare considerando comunque l’apporto causale di altri soggetti, quali il segretario comunale e lo stesso Sindaco. Il primo, infatti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove non sia stato nominato un direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività (art. 97, commi 2 e 4, del TUEL) mentre il secondo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
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