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› MEF, Si all’applicabilità della maggiorazione IMU dello 0,08% anche per il 2021
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MEF, Si all’applicabilità della maggiorazione IMU dello 0,08% anche per il 2021
22/09/2021
Il Dipartimento delle Finanze, con la
risoluzione n.8/DF del 21 settembre 2021
, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019, anche per l’anno 2021, a seguito deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021.
Al riguardo, il Dipartimento si ritiene che la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determini l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
Dalla previsione normativa di cui all’art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019 – il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” – si evince che l’espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla legge n. 160 del 2019.
Superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime. Il Legislatore ha inteso, quindi, condizionare la permanenza dell’applicazione della suddetta maggiorazione – che richiedeva una previsione specifica di raccordo in un sistema ad imposta patrimoniale unica – a una espressione esplicita di tale volontà. Ciò, però, non attraverso l’imposizione di una condizione a regime, bensì con una clausola volta a regolare, per l’appunto, solo la fase transitoria, vale a dire l’anno 2020.
A conferma di quanto sostenuto, il Dipartimento richiama anche l’ultimo periodo del comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, come sopra chiarito, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, indicata nel quesito.
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