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Lotta all’evasione e competenze delle regioni

07/01/2024


In materia di attività di recupero fiscale per i tributi propri derivati è esclusa la possibilità di intervento legislativo delle regioni, poiché allo Stato spetta, in rispetto dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, una competenza legislativa esclusiva. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 23/11/2023 n. 206,  dichiarando illegittima la Legge di stabilità 2023 della regione Veneto nella parte in cui assimila alla attività di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011 di recupero dei tributi propri derivati anche il ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale, per interferenza della competenza legislativa esclusiva statale, disciplinata dall’art. 117, comma 2, lettera e).

La questione ha ad oggetto non la spettanza alla Regione Veneto del gettito relativo all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF maturato nel suo territorio e destinato al finanziamento del SSN – circostanza che non è contestata dallo Stato – ma l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 42 del 2009. Si tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012). L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce che, in riferimento ai «tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali», è assicurata alle regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale.

L’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).


Ne consegue che l’impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.


La Consulta auspica, infine, che il legislatore adotti un intervento sistematico e ponderato nel campo tributario. Ciò al fine di conferire alle Regioni un’autonomia finanziaria effettiva con riguardo alle competenze di cui sono titolari, specialmente per quanto concerne la partecipazione nella lotta all’evasione fiscale.


 

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