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L’esclusione dei diritti di rogito dalle spese di personale si estende anche agli oneri riflessi e irap

01/10/2022
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Corte dei conti Sezione regionale per l’Emilia Romagna una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003, volta a conoscere, ai fini della corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) – laddove stabilisce che “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP” -, se l’esclusione dalla spesa di personale dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, debba avvenire considerando anche gli oneri riflessi e l’IRAP o viceversa l’esclusione non riguardi tali importi.

La Sezione, con deliberazione n. 122/2022, rileva che l’effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale l’esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006.

 

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