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› Legittima l’acquisizione di una partecipazione nella società immobiliare, anche mista, con attività di valorizzazione del patrimonio pubblico
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Legittima l’acquisizione di una partecipazione nella società immobiliare, anche mista, con attività di valorizzazione del patrimonio pubblico
09/03/2021
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con
Deliberazione n. 1/2021
, ha chiarito che il Comune, nel rispetto dei peculiari vincoli previsti dal TUSP, possa acquisire una partecipazione in una società già costituita, pur se minoritaria, in parte maggioritaria di proprietà di privati, al fine esclusivo di ottimizzazione e di valorizzazione del patrimonio coincidente con l’oggetto sociale esclusivo della società della quale l’amministrazione acquisisce la partecipazione. Se la valorizzazione, tramite il conferimento di un immobile a scopo di investimento secondo criteri di un qualsiasi operatore di mercato, rappresenta uno scopo diverso dall’erogazione di un servizio di interesse generale e, come tale, legittima la deroga – espressa dal comma 3 dell’art. 4 al comma 1 del TUSP – alla stretta inerenza dell’oggetto sociale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico, il principio della capacità di incidere, tramite strumenti negoziali all’uopo previsti dall’ordinamento, sulle scelte della società a partecipazione pubblica minoritaria, può consentire all’ente pubblico di perseguire l’oggetto sociale esclusivo della società prevista dal comma 3 dell’art. 4, consistente nella ottimizzazione e valorizzazione dell’utilizzo di beni immobili del patrimonio pubblico.
I giudici contabili ricordano che la valorizzazione del patrimonio pubblico, consistente nell’adozione di tutte quelle iniziative utili a incrementare il valore degli immobili (cambio di destinazione d’uso, riqualificazione, regolarizzazione edilizia e urbanistica, etc.) costituisce parte integrante della strategia economica e di bilancio di un ente pubblico giacché, oltre agli effetti di finanza pubblica derivanti dal recupero della spesa e dalla riduzione del debito, essa produce effetti rilevanti anche in termini di efficienza nella gestione degli stessi asset proprietari e di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Il comma 3 dell’art. 4 del TUSP prevede che le Amministrazioni possano acquisire la partecipazione in una società attraverso “il conferimento di beni immobili”, al solo fine di “ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio” e con lo scopo di “realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”. A mitigazione della deroga al vincolo di scopo stabilito dal comma 1, è precisato che il conferimento patrimoniale può essere realizzato solo a favore di società che hanno come “oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse”. La norma, di vasta portata interpretativa e in controtendenza rispetto alla generale impostazione del TUSP limitativa del ricorso allo strumento societario, si presta a trovare ampia applicazione a fattispecie societarie aventi quale scopo sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio pubblico, innestandosi su un panorama legislativo già ricco di norme dedicate a speciali procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico (si pensi a titolo esemplificativo alle società appositamente selezionate tramite procedura a evidenza pubblica per la gestione di fondi immobiliari, cui, sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente pubblico, sono conferiti immobili pubblici a fronte dell’emissione di quote del medesimo fondo che dovrebbero essere collocate sul mercato). Data la formulazione ad ampio raggio, la norma si presta pertanto a trovare applicazione anche a società già costituite e aventi quale scopo esclusivo la medesima valorizzazione del patrimonio pubblico (patrimonio al quale appartiene una pineta in parte di proprietà pubblica). L’acquisizione della suddetta partecipazione – come dispone espressamente la norma – può avvenire anche in deroga al comma 1 e quindi in deroga alla stretta inerenza alla missione istituzionale e ciononostante, o proprio in ragione di detta deroga, deve essere pienamente aderente alle restanti previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del TUSP, dovendo essere specificamente e analiticamente motivata l’indispensabilità dell’acquisizione della partecipazione ai fini dell’ottimizzazione e valorizzazione dell’utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio dell’amministrazione. La Pubblica Amministrazione dovrà dare conto, infatti, ai sensi dell’art. 5 del TUSP dello scopo perseguito dalla società cui intende partecipare e motivare l’effettiva connessione fra lo scopo societario e le finalità di valorizzazione del proprio patrimonio, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria.
Quanto alla configurabilità della società di cui all’art. 4 comma 3 del TUSP come società mista pubblico-privata, a parere del Collegio la stessa risulta possibile dalla lettura di tale articolo in combinato disposto con l’art. 17 del TUSP. Tuttavia, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’ente pubblico intenda costituire ex novo una società mista da quella in cui il medesimo ente decida di acquisire una partecipazione in una società privata già costituita. Nel primo caso (costituzione di una società mista cui partecipano soggetto pubblico e privato), è richiesta l’indizione di una procedura di gara volta, oltre che alla scelta del socio, all’affidamento diretto del servizio alla istituenda società mista e che si connota quale gara a doppio oggetto. La procedura a evidenza pubblica è funzionale in tal caso alla scelta del socio più qualificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, buona amministrazione e libera concorrenza. Nel caso in cui l’ente pubblico decida invece di acquisire una partecipazione in una società privata già operativa, sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo di motivazione analitica ed evidenza delle ragioni di pubblico interesse sottese alla propria determinazione, dovendosi in ogni caso negare la possibilità di eventuali affidamenti diretti a favore della società già costituita di cui l’ente pubblico abbia acquisito la partecipazione, poiché tali affidamenti integrerebbero un’elusione delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del contraente.
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