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› Legge di bilancio 2022, Rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti
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Legge di bilancio 2022, Rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti
30/12/2021
I commi 534-542 della legge di bilancio 2022 assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, con la finalità di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle in esame, dai commi 42-43 dell’art. 1 della legge 160/2019 (si ricorda che in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi).
Entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno contenenti:
a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a:
manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanzia¬ mento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.
Nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell’Interno, con apposito decreto, provvederà alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto (pena la revoca del contributo):
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.
Il contributo verrà erogato nella misura del:
a) del 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori;
b) del 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) del 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
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