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Legge di bilancio 2022 approvata dal Senato

27/12/2021
Il Senato, nella seduta del 24 dicembre 2024, ha discusso e approvato la questione di fiducia sul maxi-emendamento presentato dal Governo alla manovra finanziaria, con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati; il 28 dicembre prenderà il via la discussione generale in Aula.
Tra le principali novità della manovra vi è la riforma dell’IRPEF; si ridisegnano i lineamenti fondamentali dell’Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote che passeranno da 5 a 4 (viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF. Di conseguenza, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 dovranno procedere alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista.
Viene sancito l’addio all’IRAP per autonomi e professionisti con partita IVA e la proroga di sei mesi per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (senza dover pagare interessi di mora). L’obbligo per le PA di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.
Le principali misure in materia di pubblico impiego prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021; l’incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. Prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell’amministrazione interessata.
Sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022- 2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR, prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022 (comma 415) e incrementare di 700.000 euro per l’anno 2022 gli oneri a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici.
Si dispone l’assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Si segnalano altre misure relative agli enti territoriali, quali:
• l’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato;
• l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
• la rideterminazione della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell’ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili;
• l’assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;
• il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;
• l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori;
• la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite;
• si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%;
• si posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

 

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