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L’avviso bonario di pagamento di sanzioni per violazione del CDS non è autonomamente impugnabile

07/09/2021
L’avviso bonario relativo al pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada non è autonomamente impugnabile per vizi formali propri, senza che si contesti anche, in funzione c.d. recuperatoria, la validità degli atti prodromici, trattandosi di pretese non tributarie. La Corte di cassazione, Sezione II civile, con ordinanza 21 luglio 2021, n. 20919/2021, ha evidenziato che, in materia tributaria, anche l’avviso bonario sia suscettibile di impugnazione immediata dinanzi al giudice tributario, rientrando nel novero degli atti suscettibili di impugnativa ai sensi della previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (così da ultimo Cass. n. 3315/2016; Cass. n. 15957/2015). Trattasi però di principio che deve essere limitato al solo avviso bonario concernente pretese di natura strettamente tributaria e che non può però essere esteso alla diversa ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’avviso in questione abbia ad oggetto crediti non tributari, la cui cognizione sia di norma devoluta, come nel caso delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, al giudice ordinario. La giustificazione della diversa soluzione per gli atti concernenti pretese tributarie si giustifica, infatti, alla luce della diversa regola, ormai pacifica in giurisprudenza, per cui (cfr. da ultimo Cass. n. 1230/2020) in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione egli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (conf. Cass. n. 2144/2020). Trattasi però di un potere di impugnazione che ha carattere facoltativo e che non preclude la possibilità, ove non esercitato, di impugnare l’atto impositivo specificamente rientrante nel novero di quelli indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 14675/2016; Cass. n. 26129/2017). A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui si verta in materia di pretese non tributarie, per le quali il legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale.

 

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