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Lavoro agile, le novità del “decreto proroghe”

30/04/2021
L’art. 1 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. DL Proroghe, pubblicato in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, interviene sulla disciplina del lavoro agile, disponendo la proroga al 30 settembre 2021 il termine di applicazione delle misure introdotte dall’art. 263 del D.L. n. 34/2020; si rinvia la definizione degli istituti del lavoro agile, ma ne consente fino al 31 dicembre 2021 l’accesso attraverso le modalità semplificate di cui all’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020 (quindi senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale). A tale misura non consegue, pertanto, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma consente a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolate alla soglia minima del 50% che, in taluni casi, potrebbe comportare ricadute negative in termini di efficienza. Si mantiene inalterato il necessario rispetto delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico e della tutela della salute adottate dalle autorità competenti.
La previsione, inoltre, interviene sull’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, peraltro modificata dall’art. 263, comma 4-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Si tratta di interventi volti a valorizzare l’autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si mantiene – a regime e dunque fuori dal contesto emergenziale – il Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) riducendone dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile, aumentando la capacità organizzativa delle singole amministrazioni e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta. Si consente implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di modificare il piano alla luce della disciplina sopravvenuta.

 

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