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La spesa per il personale di segreteria, ex art. 97 TUEL, è soggetta ai limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, l. n. 296/2006

24/10/2021
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 243/2021, si è pronunciata nel senso che la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere nell’ipotesi in cui le risorse a disposizione per assunzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 siano esaurite e/o non sufficienti, si possa derogare ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557 quater della L. 296/2006, al fine di poter richiedere l’utilizzo di una figura professionale di altra Amministrazione (in possesso del /ei requisiti per lo svolgimento dell’incarico ex art. 16 ter, commi 9 e 10, D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28.02.2020) al di fuori dell’orario di servizio che codesta svolge presso la propria Amministrazione, assicurando in tal modo lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, come quella della Segreteria comunale.
La Sezione ricorda che il menzionato vincolo della spesa di personale non risulta superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che – come noto – hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. La coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge.
L’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019 richiamato dal comune, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006. Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali.

 

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