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Intitolazione di strade e piazze pubbliche, monumenti e lapidi commemorativi in luogo pubblico. Indicazioni operative

18/10/2022
La Prefettura di Avellino, con nota n. 89146 del 12 ottobre 2022, fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della legge n. 1188/1927 in tema di intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, variazione del nome di quelle già esistenti nonché approvazione di targhe e monumenti commemorativi.

Intitolare una strada, una piazza, un parco o un edificio pubblico è un argomento emotivo e delicato per una comunità poiché riguarda la sua identità, la sua storia e i suoi valori. All’inizio si attribuivano i nomi alle strade al solo scopo di potersi orientare e di dare punti di riferimento negli spostamenti sul territorio, poi la questione da geografica e toponomastica si è fatta più “culturale” e le strade hanno acquisito denominazione in base a valori storici, simbolici ecc. fondamentali per costruire l’identità e il senso di appartenenza alla comunità.

La nota rammenta che il Prefetto autorizza l’attribuzione della denominazione di nuove strade e la variazione di quelle esistenti, l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi. Le istanze di nuova intitolazione o variazione devono essere inviate alla Prefettura, corredate dalla deliberazione di Giunta Comunale, con allegata documentazione e cartografica (planimetria) della zona interessata e del curriculum vitae del personaggio di cui si chiede l’intitolazione che deve essere deceduto da almeno 10 anni. Il Prefetto, tuttavia, su delega del Ministero dell’Interno, può derogare a tale divieto qualora pervengano istanze in favore di soggetti che si siano distinti per particolari benemerenze e cioè di coloro che, con opere concrete, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, ovvero collaborando alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al comune rendendone più alto il prestigio.

Il Ministero dell’Interno, con circolari n. 7 del 29/6/1981 e n. 4 del 10/2/1996, ha comunque espresso l’avviso che i Comuni procedano alla variazione della denominazione delle aree di circolazione in base ad effettive necessità e solo dopo approfondite riflessioni in ordine alle conseguenze sugli adempimenti successivi (aggiornamento schedario servizio anagrafico, stradario, settore postale ecc.) cercando di evitare il ricorso frequente al mutamento dei toponimi esistenti cui potrà procedersi solo in base ad effettive dimostrate motivazioni.

 

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