NEWS › Incompatibilità del Consigliere comunale quando vi è un giudizio pendente con il Comune

NEWS

Incompatibilità del Consigliere comunale quando vi è un giudizio pendente con il Comune

26/04/2022
Il Ministero dell’interno, chiamato ad esprimere il proprio orientamento in merito alla contestabilità della causa di incompatibilità, di cui all’articolo 63 comma 1 n. 4 del TUEL, a causa di un contenzioso tra un consigliere e un Comune in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, ha ribadito che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, quando vi è un giudizio pendente tra il comune e un consigliere comunale. Le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. Deve trattarsi, dunque, di una effettiva controversia giudiziaria e non di una lite potenziale o di un contrasto potenziale, o reale, di interessi. La “lite” deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte.
Pertanto, in pendenza di giudizio tra Consigliere e Comune, in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, sussiste, nei confronti dell’amministratore, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1 n. 4 TUEL. Spetta al consiglio comunale la verifica della sussistenza di cause ostative all’espletamento del mandato elettivo, secondo la procedura di cui all’art. 69 TUEL, che garantisca il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa ostativa contestata.
Non è possibile, inoltre, sospendere il procedimento di verifica eventualmente già avviato in attesa dell’esito del contenzioso, né decidere con una convalida con riserva perché ciò vanificherebbe la ratio dell’art. 41 TUEL che richiederebbe invece la verifica della legittima costituzione dell’organo consiliare come primo adempimento.

 

News autorizzata da Perksolution