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Incompatibilità consigliere comunale affidatario di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

11/06/2022
Il Ministero dell’interno, con parere dell’8 giugno 2022 – in riscontro ad un quesito in relazione alla sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, in capo ad un consigliere comunale, libero professionista, al quale, prima delle consultazioni elettorali, veniva affidato il servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa ad un lavoro pubblico – ha evidenziato che l’art. 63 comma, prevede una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente o indirettamente in appalti nell’interesse del comune. E’ rilevante l’affidamento di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico, prestato nell’interesse dell’ente e per il quale il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto.

Il Ministero ricorda che le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997 n. 44 , sentenza 24 giugno 2003 n. 220). In base a quanto statuito dalla giurisprudenza, è necessario che sia rispettata una condizione soggettiva e una condizione oggettiva (cfr. Cass. Civ. n. 11959 dell’8.8.2003; sentenza n. 550 del 16.01.2004). Per aversi incompatibilità, il soggetto deve “aver parte” in appalti nell’interesse del Comune; tale locuzione (“aver parte in appalti o altre attività nell’interesse del Comune”) allude alla contrapposizione tra l’interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e interesse del Comune, istituzionalmente generale, in relazione alle funzioni attribuitegli, e quindi allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva. Gli avverbi “direttamente o indirettamente” devono riferirsi alla condizione soggettiva nel senso che il legislatore ha inteso specificamente rafforzare l’effettività della norma e limitare il predetto diritto non soltanto nei confronti del soggetto al quale il conflitto di interessi sia immediatamente riferibile, ma anche, con chiaro scopo antielusivo, al soggetto che partecipa al servizio e deve considerarsi il reale portatore dell’interesse particolare confliggente con l’interesse generale. Sul piano soggettivo, dunque, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di “titolare” o di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento” quale può essere, a titolo esemplificativo, l’institore o il procuratore di un’impresa commerciale o il direttore generale di una società per azioni o l’affidatario della gestione di un servizio aggiudicato in appalto o in concessione. Deve ravvisarsi cioè che l’amministratore locale, rivestito di una di tali qualità, abbia parte in servizi nell’interesse del Comune. Il servizio nell’interesse del Comune, e in questo senso, pubblico, può comprendere una qualsiasi attività istituzionale del Comune. È irrilevante la natura pubblicistica o privatistica dello strumento prescelto dall’ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali (cfr. Corte di Cassazione sez. I 22 dicembre 2011 n. 28504). In altri termini e a titolo esemplificativo, se un professionista ha parte in un servizio al quale il Comune è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all’esercizio della carica elettiva.

 

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