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Impianti sportivi a cavallo tra concessione e appalto - di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

17/09/2021
Nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2021 - recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti - previsto a partire dal 31 dicembre 2023, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica segue le regole della concessione di servizi, mentre per gli impianti non aventi rilevanza economica l'affidamento segue le regole dell'appalto di servizi.

Il caso in esame
Il Consiglio di Stato (Sez. V, Sentenza n. 5915/2021) - esprimendosi su un ricorso formulato da un'Associazione Sportiva in merito agli elementi ostativi dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi disposto da un Comune in favore soggetto affidatario - ha ripercorso con attenzione, alla luce dei vincoli disposti in materia dal Codice degli appalti, gli elementi qualificanti i diversi modelli gestionali degli impianti sportivi a cui l'Ente locale può ricorrere - la concessione di servizi, l'appalto di servizi, ed eventualmente, la concessione di beni strumentali - e, dunque, la relativa normativa applicabile.

La qualificazione del modello gestorio degli impianti sportivi
Ai fini della qualificazione della concessione della gestione degli impianti sportivi e, dunque, della disciplina applicabile, il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che possono risultare qualificanti i seguenti caratteri:
- La destinazione degli impianti gestiti e le finalità perseguite dall'Ente locale nella gestione degli stessi;
- La sussistenza del connotato della "redditività", anche solo in via potenziale della gestione.
In assenza di rischio operativo, l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione, è da qualificarsi quale appalto di servizi (Cfr. delibera Anac 14 dicembre 2016, n. 1300).
Al contrario, l'affidamento di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici, quando essi siano destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive - (i.e. gestione degli impianti sportivi che, in quanto destinati a promuovere lo sport, assumono un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita sociale della comunità) – e purchè il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti (e assunzione in capo al concessionario del rischio operativo della gestione), è da qualificarsi quale concessione di servizi.
Con riferimento all'aspetto reddituale, i modelli gestionali a cui ricorrere per la gestione degli impianti sportivi sono legati a doppio filo con la distinzione che la norma prevede per i servizi ad interesse generale la distinzione tra servizi a "rilevanza economica" e "non a rilevanza economica".
Sul punto è opportuno precisare che:
-Il servizio è da considerarsi "non economico", ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 3 del Codice dei contratti pubblici, quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto;
- La giurisprudenza, più nello specifico, ha chiarito che la redditività "deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc." (Cfr. Cons. Stato, V, n. 858/21).

Conclusioni
In definitiva, anche in vista del prossimo Decreto "Concorrenza", occorre che l'ente locale consideri, preventivamente, anche a mezzo di apposita istruttoria e Studio di fattibilità, i requisiti che qualificano la diversa tipologia di gestione degli impianti sportivi e su cui sono allineate alcune leggi regionali:
- Concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici, in presenza di un servizio a rilevanza economica;
- Appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice, in caso di servizio privo di rilevanza economica, per cui l'utilità finale non è resa ad una popolazione indifferenziata ma direttamente all'ente locale e in assenza di rischio operativo.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza citata, conclude, infine, facendo riferimento, senza tuttavia scendere nel dettaglio, al D.lgs n. 38/2021 il quale troverà applicazione a partire dal 31.12.2023 introducendo novità nell'ambito degli impianti sportivi gestiti direttamente da parte dell'Ente locale, ma lasciando inalterata la disciplina relativa agli impianti che l'ente non intende gestire direttamente sempre individuabile dal Codice degli Appalti e dalla normativa euro-unitaria vigente.

 

Data: 17/09/2021
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura