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› Impegni di spesa assunti successivamente all’esecuzione del contratto
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Impegni di spesa assunti successivamente all’esecuzione del contratto
07/03/2022
La Corte dei conti, Sezione Lombardia (deliberazione n. 35/2022), nel concludere l’esame al rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 di un Comune, ex art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, ha accertato, tra l’altro, la violazione delle regole sul procedimento di spesa relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica. Nel caso di specie, la gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive del comune, con annessi lavori accessori di ampliamento e ristrutturazione dei cimiteri, è stata affidata ad un Consorzio s.c. a r.l. in forza di una convenzione del 2014, per la durata di cinque anni decorrenti dalla consegna delle strutture, e dunque sino al 10 novembre 2019.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’iniziale impegno di spesa relativo al rapporto contrattuale non ha riguardato l’esercizio 2019 e che tale impegno è stato assunto solo successivamente all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore, in occasione della proroga del contratto.
Ad avviso del Collegio, la descritta condotta contabile si discosta dalle regole che disciplinano il procedimento di spesa dettate dall’art. 183 TUEL e dai principi contabili applicati di cui al par. 5 dell’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Gli impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali nel 2019, in quanto assunti successivamente all’esecuzione del contratto (terminata in data 10/11/2019), costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso. Tuttavia, l’esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 TUEL.
Ad avviso del Collegio, l’esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l’obbligazione si è originata nell’ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall’organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l’ulteriore delibera da parte del Consiglio
comunale volta a riconoscere l’utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che – come noto – vale a distinguere la fattispecie di cui all’art.
194, co. 1, lett. e), TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art. 191 TUEL) dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 194 TUEL.
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